Art. 46.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 31.